Formazione salute e sicurezza sul lavoro. 30 domande e risposte sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Riferimento principale: Accordo 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008.
Nota d’uso: le risposte sono formulate come schede operative di ripasso. Per l’applicazione in azienda occorre sempre verificare il testo integrale dell’Accordo, le FAQ ministeriali e le eventuali indicazioni regionali o degli organi di vigilanza.
Sintesi rapida
| Tema | Dato operativo |
| Entrata in vigore | 19 maggio 2025, secondo le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro. |
| Pubblicazione in G.U. | Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025. |
| Periodo transitorio generale | Dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026 possono essere avviati corsi secondo le regole previgenti; dal 19 maggio 2026 diventano obbligatorie le nuove regole per i corsi avviati. |
| Datore di lavoro | Nuovo corso minimo di 16 ore; primo completamento entro il 24 maggio 2027 secondo il testo dell’Accordo. |
| Preposto | Formazione iniziale di 12 ore dopo formazione lavoratore; aggiornamento minimo di 6 ore ogni 2 anni; e-learning escluso, ammessa la videoconferenza sincrona. |
| Dirigente | Formazione minima di 12 ore; aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni; modulo cantieri di 6 ore per dirigenti di impresa affidataria. |
| Attestati | Validi su tutto il territorio nazionale se emessi conformemente all’Accordo 59/2025. |
| Verifiche finali | Obbligatorie per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, con verbale e tracciabilità degli esiti. |
Domande e risposte
- Qual è il nome corretto del nuovo provvedimento sulla formazione in materia di salute e sicurezza?
Risposta: È l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, finalizzato a individuare durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- Qual è la base normativa dell’Accordo 2025?
Risposta: La base principale è l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione. L’Accordo richiama anche, fra gli altri, gli articoli 32, 34, 73, comma 5, e 98 del D.Lgs. 81/2008.
- Quando è stato approvato l’Accordo?
Risposta: È stato sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 17 aprile 2025.
- Quando è entrato in vigore?
Risposta: Le FAQ ministeriali indicano l’entrata in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro.
- Dove è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale?
Risposta: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.
- Qual è lo scopo principale dell’Accordo?
Risposta: Rendere unitario e aggiornato il quadro della formazione obbligatoria, definendo percorsi, durate minime, modalità di erogazione, verifiche finali e criteri di controllo dell’efficacia della formazione.
- A quali figure si applicano i percorsi disciplinati dall’Accordo?
Risposta: L’Accordo riguarda, tra gli altri: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza, soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori di attrezzature soggette ad abilitazione.
- Che cosa prevede il periodo transitorio generale?
Risposta: Per 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026, possono essere avviati corsi secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Le nuove disposizioni diventano obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026.
- Il datore di lavoro deve frequentare un corso anche se non svolge il ruolo di RSPP?
Risposta: Sì. L’Accordo introduce un corso obbligatorio per il datore di lavoro, distinto dal percorso del datore di lavoro che assume direttamente i compiti di RSPP.
- Quanto dura il corso per datore di lavoro?
Risposta: Il corso per datore di lavoro ha durata minima di 16 ore. In presenza di impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili può aggiungersi il modulo “cantieri” di 6 ore.
- Entro quando i datori di lavoro devono completare il nuovo corso?
Risposta: Il testo dell’Accordo prevede che i datori di lavoro completino il corso entro e non oltre il 24 maggio 2027, cioè entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione che formazione deve fare?
Risposta: Deve frequentare prima il corso propedeutico per datore di lavoro e poi il percorso per datore di lavoro RSPP, articolato in un modulo comune e in eventuali moduli tecnici-integrativi collegati al settore o ai rischi di riferimento.
- Qual è la durata del corso per dirigenti?
Risposta: Il corso per dirigenti ha durata minima di 12 ore. Se il dirigente appartiene all’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo cantieri di 6 ore.
- Ogni quanto deve essere aggiornato il dirigente?
Risposta: L’aggiornamento del dirigente ha durata minima di 6 ore con periodicità quinquennale, salvo necessità di aggiornamenti ulteriori connessi a modifiche normative, organizzative o di rischio.
- Qual è la durata della formazione iniziale del preposto?
Risposta: La formazione iniziale del preposto ha durata minima di 12 ore e si aggiunge alla formazione generale e specifica prevista per il lavoratore.
- Ogni quanto deve aggiornarsi il preposto?
Risposta: Il preposto deve aggiornarsi ogni 2 anni; la durata minima dell’aggiornamento è di 6 ore.
- Come si gestiscono i preposti già formati prima dell’Accordo?
Risposta: Sono fatti salvi i percorsi svolti secondo l’Accordo 2011 con credito formativo totale. Se il corso o aggiornamento del preposto è stato erogato da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro 12 mesi da tale data; se è stato erogato da meno di 2 anni, la periodicità biennale decorre dal 19 maggio 2025.
- È ammesso l’e-learning per la formazione dei preposti?
Risposta: No. Le FAQ ministeriali chiariscono che l’e-learning è escluso per formazione e aggiornamento dei preposti. Sono ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona, equiparata alla presenza per la parte teorica.
- Come si articola la formazione dei lavoratori?
Risposta: La formazione dei lavoratori comprende una parte generale, di norma pari a 4 ore, e una parte specifica collegata ai rischi dell’attività e delle mansioni, con durate minime di 4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio.
- Quando deve essere erogata la formazione al lavoratore?
Risposta: La formazione deve avvenire nelle occasioni previste dall’art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008: alla costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione, al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
- È ancora possibile formare il lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione?
Risposta: No. Le FAQ ministeriali precisano che non si applica più la possibilità di rinviare la formazione entro 60 giorni: la formazione deve avvenire in coerenza con le occasioni previste dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
- Che cosa significa progettare la formazione sulla base dei rischi?
Risposta: Significa che il percorso, soprattutto per la formazione specifica dei lavoratori, deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendali, con le condizioni operative reali, con il settore e con le mansioni dei partecipanti.
- Si possono organizzare corsi interaziendali o multi-ATECO?
Risposta: Sì, ma il soggetto formatore deve garantire omogeneità tra i partecipanti, in particolare per settore, mansioni e rischi trattati. I contenuti devono restare coerenti con i rischi effettivamente presenti.
- Quali sono i requisiti minimi dell’attestato di formazione?
Risposta: L’attestato deve indicare almeno: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o incaricato, data e luogo. Elementi aggiuntivi sono ammessi.
- Gli attestati sono validi in tutta Italia?
Risposta: Sì. Le FAQ ministeriali chiariscono che gli attestati emessi conformemente all’Accordo 59/2025 sono validi su tutto il territorio nazionale.
- L’accreditamento regionale del soggetto formatore vale automaticamente in tutte le Regioni?
Risposta: No. Le FAQ ministeriali chiariscono che l’accreditamento regionale è valido nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto; chi vuole operare in più Regioni deve ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse, salvo altri titoli previsti dall’Accordo.
- Quanti partecipanti possono essere presenti in un corso?
Risposta: Il numero massimo ordinario di partecipanti è 30. Nelle attività pratiche deve essere garantito il rapporto istruttore/allievi previsto dall’Accordo, pari a 1 a 6 per le esercitazioni pratiche.
- La verifica finale è obbligatoria?
Risposta: Sì. Tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale dell’apprendimento, con redazione del verbale, registrazione dell’esito e conservazione della documentazione.
- Per il test dei lavoratori, le 30 domande sono per modulo o complessive?
Risposta: Le FAQ ministeriali precisano che il numero minimo di 30 domande si riferisce al corso di formazione individuato nel progetto formativo, quindi non necessariamente a ciascun singolo modulo.
- Per quanto tempo deve essere conservato il fascicolo del corso?
Risposta: Il fascicolo del corso deve essere custodito dal soggetto formatore, anche in formato elettronico, per almeno 10 anni. Se il soggetto formatore è il datore di lavoro nei casi consentiti, la conservazione compete a lui.
Fonti consultate
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus/pagine/accordo-stato-regioni-del-17042025-materia-di-formazione
- Gazzetta Ufficiale: Accordo 17 aprile 2025, GU Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/24/25A03080/SG
- Conferenza Stato-Regioni: Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 – https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: FAQ – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026
Avvertenza finale: documento informativo di supporto alla formazione. Non sostituisce consulenza legale, valutazione dei rischi, procedure aziendali e verifica del testo normativo vigente.
30 domande e risposte sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

