DL 159 Sicurezza Lavoro

Il settore del turismo e della ristorazione ottiene un privilegio unico: una dilazione dei tempi per la formazione sulla sicurezza. È una norma ritagliata su misura per chi impiega stagisti e stagionali, pensata per assecondare le pressioni delle lobby. DL 159 Sicurezza Lavoro.

DL 159 Sicurezza Lavoro Prevenzione e Formazione Sorveglianza Sanitaria e Controlli Sicurezza Cantieri e DPI Tutele per Settori Specifici

Agricoltura (Articoli 1 e 2)

Sono previsti finanziamenti per interventi prevenzionistici in agricoltura, settore ad altissimo rischio con molte micro aziende con livello di cultura della sicurezza molto basso.

Subappalto e patente a crediti (Articolo 3)

L’ispettorato del lavoro nell’orientare la vigilanza associata alla patente a crediti si concentra nelle aziende che operano in regime di sub-appalto.

Viene inoltre stabilito l’obbligo per chi opera in regime di appalto e sub appalto nei cantieri edili, di avere un badge con un codice unico anticontraffazione rilasciato in modalità digitale. Dovremo aspettare l’uscita di un decreto per la definizione delle modalità operative.

Vi sono modifiche al regime introdotto con la patente a crediti (articolo 27 del D. lgs 81/08).

Uno dei problemi della patente a crediti è che i crediti vengono decurtati solo nei casi dei provvedimenti definitivi previsti dal comma 7 del D. lgs 81/08 (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive) in pratica dopo anni dall’evento che le ha generate.

Con la legge 198 del 2025 viene aggiunto un ulteriore comma, il 7 bis, che, limitatamente alle violazioni numero 21 e 24 dell’allegato I bis (in pratica il lavoro in nero), decurta in crediti “all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.

Viene inoltre stabilito che le procure trasmettono all’INL le informazioni per l’applicazione delle decurtazioni. Ma il problema centrale del ritardo della decurtazione dei crediti rimane.

La sanzione minima per le imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in mancanza della patente, passa da 6.000€ a 12.000 €.

INL e carabinieri (Articolo 4)

L’articolo 4 riguarda l’assunzione di nuovo personale nell’INL e il relativo finanziamento e nuovi organici dell’arma dei carabinieri dedicata ad attività di vigilanza

Interventi in materia di prevenzione e formazione (Articolo 5)

L’articolo 5 tratta di finanziamenti Inail per attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza tramite realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale e di corsi per RLS e RLST, interventi di formazione nei settori ad alto rischio come costruzioni, logistica e trasporti finanziate da fondi interprofessionali, interventi di sostegno alle PMI per l’acquisto e l’adozione di caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti, campagne di sensibilizzazione nelle scuole sul tema degli infortuni in itinere.

Importante è la modifica all’articolo 15 del D. lgs 81/08 (misure generali di tutela) con l’aggiunta della voce z-bis “programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori”. Non vi è però alcun obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi specifico.

Per quanto attiene la formazione degli RLS nelle aziende con meno di 15 dipendenti, oggi esclusi dall’obbligo di corsi di aggiornamento, viene stabilito l’obbligo di aggiornamento stabilito dalla contrattazione collettiva “nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta”

SIISL

Nella legge 198/2025 riappare. “Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore..nonché’ all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi.

Accertamenti per dipendenza da alcool e droga

Dovrebbe uscire entro il 31/12/2026 un Accordo Stato Regioni per rivedere le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Organismi paritetici

Sono apportate modifiche anche all’articolo 51 (organismi paritetici) modificando le comunicazioni obbligatorie agli enti. In particolare gli organismi paritetici devono comunicare le imprese che hanno aderito agli stessi, i nominativi degli RLST, le aziende oggetto di rilascio delle asseverazioni, le aziende cui è stata erogata consulenza e monitoraggio con esito positivo.

DPI

L’articolo 77 viene modificato estendendo gli obblighi di mantenimento in efficienza dei DPI, il mantenimento delle condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Scale fisse

Viene modificato l’articolo 113 relativo alle scale verticali permanenti con inclinazione maggiore di 75 gradi introducendo l’obbligo alternativo della gabbia di sicurezza o sistemi di protezione contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 sulla base della valutazione dei rischi anche a quote inferiori.

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Viene riscritto totalmente l’articolo 115 e chiarito che va data priorità ai sistemi di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza). Solo se non possibile si possono usare DPI quali:

a)sistemi di trattenuta;

  1. b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
  2. c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  3. d) sistemi di arresto caduta.

Va data priorità ai primi tre rispetto all’ultimo

Accreditamento degli enti di formazione (Articolo 6)

Sul tema degli enti autorizzati ad erogare corsi di formazione la normativa Italiana è problematica, soprattutto per quanto attiene al tema del riconoscimento degli attestati nelle varie regioni.

È previsto, all’art. 6 del DL 159/25, un nuovo Accordo Stato Regioni che definirà i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Speriamo che sia la volta buona in cui vengono definiti criteri uniformi sul tutto il territorio nazionale. Nel frattempo qualche regione è scattata in avanti e si è creata proprie regole (vedi regione Lombardia).

Studenti impegnati in percorsi di formazione scuola lavoro (Articoli 7, 8)

Le tutele assicurative agli studenti in alternanza scuola lavoro vengono estese anche agli infortuni in itinere. Inoltre gli studenti non possono essere adibiti a progetti di alternanza in lavorazioni ad elevato rischio sulla base della valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

Sono concesse dall’INAIL borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattie professionali.

Norme Uni (Articolo 10)

Finalmente dall’articolo 30 del d. lgs 81/08 scompare il riferimento alle OHSAS 18001, sostituite dalle UNI EN ISO 45001: 2023+A1: 2024.

Sarà stipulata una convenzione tra UNI e INAIL per la consultazione gratuita delle norme tecniche citate dal D. lgs 81/08 e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Questo è sicuramente un passo avanti atteso dagli operatori di settore.

Promozione della cultura della sicurezza e tracciamento dei mancati infortuni (Art 15)

E’ prevista l’emanazione di un decreto per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti con la definizione delle modalità di comunicazione dei dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché’ i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN (Art 16)

Come utilizzare gli introiti delle sanzioni dell’attività di vigilanza. Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute(Art 17)

Principali modifiche:

Le visite mediche devono essere effettuate all’interno dell’orario di lavoro, tranne quelle effettuate in fase pre assuntiva.
Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici promossi dal Ministero della Salute.
Requisiti delle strutture che effettuano sorveglianza sanitaria: è previsto un decreto del Ministro della Salute, per la definizione dei requisiti delle strutture che effettuano sorveglianza sanitaria.
Accertamenti per alcool dipendenza e uso di droghe: E’ prevista la visita medica prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni.
Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti. ».
Nell’ambito della contrattazione collettiva, possono essere previsti permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Protezione civile (Art 18)

Viene chiarito che il volontario della Protezione Civile è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 (informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario) e 4 (fornitura di DPI e addestramento all’uso).

Viene inoltre chiarito che le sedi delle organizzazioni, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di Protezione Civile non sono considerati luoghi di lavoro.

Viene circoscritto il regime di responsabilità penale applicabile agli operatori, alle autorità e ai volontari di protezione civile: “I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni .., nello svolgimento delle attività .., non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto…”

Il rappresentante legale delle organizzazioni di volontariato è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di Protezione Civile da sei mesi a due anni.

Se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di Protezione Civile, che sia anche sindaco di un Comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.


le modalità tecniche di interoperabilità del SIISL non sono ancora definite in modo completo e definitivo. È stato inoltre precisato che occorre attendere la pubblicazione delle specifiche tecniche nei decreti attuativi, invitando nel frattempo a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. Alla luce di questi chiarimenti, la conclusione è netta: il Fascicolo Elettronico del Lavoratore, pur essendo previsto dalla legge, non è ancora pienamente operativo dal punto di vista pratico. La legge demanda a successivi decreti attuativi la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche di piena operatività del Fascicolo Elettronico del Lavoratore. In assenza di tali provvedimenti, il sistema non può considerarsi ancora attivo sotto il profilo applicativo.


Turismo e ristorazione “avanti coi tempi”: la formazione sicurezza slitta a 30 giorni

Il settore del turismo e della ristorazione ottiene un privilegio unico: una dilazione dei tempi per la formazione sulla sicurezza, che di fatto lo pone fuori dal rigore applicato agli altri settori
La norma, introdotta dalla Legge 198/2025 (conversione del “Decreto Sicurezza”), consente alle imprese di completare la formazione dei nuovi lavoratori entro 30 giorni dall’assunzione, invece che contestualmente, come previsto dal D. Lgs. 81/08.

Questa deroga è stata pensata per chi impiega stagisti e stagionali, con un effetto chiaro: un’agenda più morbida per le realtà che vivono di picchi occupazionali e turni brevi, ma che alimenta la percezione di una regola “a due velocità”.
Di fatto, la norma è stata fortemente sollecitata dalle lobby delle associazioni di categoria del turismo e della somministrazione, che hanno fatto leva sulle criticità organizzative dei mesi estivi e pre‑natalizi.

Agricoltura: più risorse, ma cultura della sicurezza ancora debole

Accanto alla deroga per il turismo, la legge introduce finanziamenti per interventi prevenzionistici in agricoltura, settore ad altissimo rischio dove molte micro aziende hanno un livello di cultura della sicurezza molto basso.
L’obiettivo è sostenere una riduzione degli infortuni e al contempo incentivare la prevenzione, ma rimane il dubbio su quanto le risorse arrivino davvero alle imprese più piccole e meno strutturate.

Subappalti e “patente a crediti”: più controlli, ma i ritardi restano

Sul fronte del subappalto, la vigilanza collegata alla patente a crediti viene orientata proprio verso le aziende che operano in regime di appalto e subappalto, con l’INL che stringe le maglie sui cantieri edili.
È previsto poi un badge digitale con codice unico anticontraffazione per chi lavora in appalto e subappalto nei cantieri, una misura che sarà precisata solo con un decreto attuativo.[4]

La Legge 198/2025 introduce anche il comma 7‑bis all’articolo 27 del D. Lgs. 81/08: per le violazioni di lavoro sommerso (violazioni 21 e 24 dell’allegato I‑bis), i crediti vengono decurtati già “all’atto della notificazione del verbale”, senza attendere sentenze definitive.
Tuttavia, la criticità principale resta: per quasi tutte le altre violazioni, la decurtazione slitta di anni, alimentando il sospetto di un sistema che punisce più sulla carta che in concreto.[4]

INL, Carabinieri e formazione: più vigili, più tecnologia

L’articolo 4 prevede nuove assunzioni nell’INL e un relativo finanziamento, oltre a un potenziamento degli organici dei Carabinieri dedicati alla vigilanza.[4]
Parallelamente, la formazione viene spinta attraverso realtà simulate e aumentate, corsi per RLS/RLST e finanziamenti a fondi interprofessionali per costruzioni, logistica e trasporti, con un occhio anche alle PMI che adottano tecnologie innovative.

La modifica all’articolo 15 del D. Lgs. 81/08 introduce la voce z‑bis sulla programmazione di misure di prevenzione per condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, ma manca l’obbligo di un documento di rischio specifico, lasciando ampi margini di discrezionalità.

RLS nella piccola impresa e il “libretto del cittadino” che torna

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, oggi escluse dall’obbligo di aggiornamento RLS, la legge rimanda alle contrattazioni collettive, nel rispetto del principio di proporzionalità e del livello di rischio.
Ritorna in scena il “fascicolo elettronico del lavoratore”, che raccoglie competenze formative e alimenta anche il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma SIISL.[4]
Questo sistema dovrebbe essere usato da datori di lavoro e organi di vigilanza per programmare e verificare la formazione, ma ancora una volta il rischio è: la buona idea resta un registro digitale poco utilizzato se non puntellato da controlli reali.

Controllo droga e alcol, scale e DPI: nuove regole operative

È previsto un Accordo Stato‑Regioni entro il 31/12/2026 per ridefinire le modalità di accertamento di alcol‑e drogadipendenza, con visite mediche prima o durante il turno in presenza di “ragionevoli indizi”.
Per le scale fisse permanenti con inclinazione superiore a 75°, l’obbligo di gabbia di sicurezza o sistemi di protezione contro le cadute viene esteso anche a quote inferiori, con la valutazione dei rischi come discrimine.

L’articolo 115 sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto viene riscritto per dare priorità ai sistemi collettivi (parapetti, reti); i DPI di arresto caduta sono l’ultima opzione, dopo sistemi di trattenuta, posizionamento e accesso mediante funi.

Accreditamento enti di formazione: finalmente una regola unica?

Per gli enti di formazione, la normativa italiana è stata finora un patchwork regionale: la legge 198/2025 prevede un nuovo Accordo Stato‑Regioni che definisca requisiti uniformi di accreditamento, con attenzione a competenza, esperienza e organizzazione.
Se funzionerà davvero, si potrà parlare di attestati riconosciuti su tutto il territorio nazionale, ma nel frattempo alcune regioni – come la Lombardia – hanno già tracciato una propria via, rischiando di rendere il sistema ancora più frastagliato

Scuola‑lavoro, studenti, norme Uni e Protezione Civile

La legge estende la tutela assicurativa agli studenti in alternanza scuola‑lavoro anche per gli infortuni in itinere, vietando che siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio in base alla valutazione dell’impresa.
Tra le novità, spicca l’uscita delle OHSAS 18001 dal D. Lgs. 81/08 e la loro sostituzione con la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, con una convenzione tra UNI e INAIL per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

Per la Protezione Civile, la legge chiarisce che i volontari sono equiparati ai lavoratori solo per informazione, formazione e DPI, e che le sedi e luoghi di esercitazione non sono luoghi di lavoro.
Il rappresentante legale dell’organizzazione è punito con l’interdizione dall’esercizio delle attività da 6 mesi a 2 anni; se è anche sindaco, scatta solo una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.