Videoconferenza equiparata aula

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 maggio 2022, n. 52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), viene ufficialmente riconosciuta l’equiparazione tra formazione in videoconferenza sincrona e formazione in presenza.

Nello specifico, come anticipato, è l’articolo 9 bis a stabilire che “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona”.

La formazione in videoconferenza è ufficialmente equiparata a quella in aula

«Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro). – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo’ essere erogata sia con la modalita’ in presenza sia con la modalita’ a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita’ sincrona, tranne che per le attivita’ formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

Ricordiamo comunque la differenza tra Videoconferenza (FAD sincrona) in cui docente e partecipanti sono collegati “in diretta” dalla modalità E-Learning (FAD asincrona) in cui non vi è la presenza contemporanea di docenti e discenti.


VIDEOCONFERENZA E E-LEARNING: QUALI DIFFERENZE?

Ricordiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) E-Learning (FAD asincrona)non sono sinonimi ma sono due modalità di erogazione della formazione diverse e regolamentate, ognuna, specificamente.

La Videoconferenza (FAD sincrona)consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.

L’E-Learning (FAD asincrona), invece, è essenzialmente asincrono, poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei.


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La formazione dei dipendenti è un aspetto cruciale della gestione di un’azienda di successo. È importante che le aziende investano nello sviluppo professionale

L’attività formativa in videoconferenza non presenta particolari limiti e può di principio essere applicata a qualsiasi attività formativa normalmente svolta in aula; ciò sempre avuto riguardo a quanto permesso dalla regolamentazione in materia di formazione e salute e sicurezza sul lavoro vigente al momento in cui si eroga il corso, secondo la semplice regola per cui tutti i percorsi formativi che possono essere svolti in aula possono essere svolti in videoconferenza.